Art. 774 c.nav.
Tenuta dei libri
L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
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Tenuta dei libri
L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 177 — Norme per la tenuta dei libri di bordo
Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo'…
Art. 39 — Libri e scritture
I libri
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art774 · fonte su Normattiva