Art. 777 c.nav. — Certificato di operatore aereo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea, salvo il disposto dell'articolo 779, puo' essere concesso soltanto a persone, enti o societa', capaci di avere in proprieta' aeromobili nazionali ai sensi dell'articolo 751, che siano provvisti dei mezzi finanziari e tecnici sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei servizi per la durata della concessione.
[2]La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani ((o di altro Stato membro dell'Unione europea)).
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005 · versione 59 su Normattiva