Art. 779 c.nav.Mantenimento della licenza di esercizio

[1]La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

[2]La vigilanza sull'attivita' del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

[3]L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni ((due anni)), verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

[4]La licenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

[5]Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu' in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.

[6]Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art779 · fonte su Normattiva