Art. 790 c.nav. — Licenza di esercizio
[1]La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle societa' indicate nell'articolo 778.
[2]Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprieta' e di disponibilita' degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
[3]La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.
[4]Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva