Art. 791 c.nav. — Divieto di cessioni e sanzioni
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[1]((Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.
[2]Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonche' del regolamento di attuazione del presente capo, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi piu' gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.
[3]Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti)).
Testo vigente dal 6 gennaio 1981 al 21 ottobre 2005 · versione 29 su Normattiva