Art. 798 c.nav.Obbligo di assicurazione

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[1]L'aeromobile non puo' circolare se non e' assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a cio' autorizzata dal ministro per l'aeronautica.

[2]Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art798 · fonte su Normattiva