Art. 798 c.nav. — Obbligo di assicurazione
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[1]L'aeromobile non puo' circolare se non e' assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a cio' autorizzata dal ministro per l'aeronautica.
[2]Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 22 maggio 1998 · versione 0 su Normattiva