Art. 798 c.nav. — Obbligo di assicurazione
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[1]L'aeromobile non puo' circolare se non e' assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a cio' autorizzata dal ministro per l'aeronautica ((o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea)).
[2]Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica ((o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea)).
Testo vigente dal 22 maggio 1998 al 21 ottobre 2005 · versione 59 su Normattiva