Art. 80 c.nav.Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art80 · fonte su Normattiva