Art. 80 c.nav. — Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti
Nei porti e nelle localita' di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonche' l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva