Art. 193 c.nav.Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

[1]Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento.

[2]L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art193 · fonte su Normattiva