Art. 193 c.nav. — Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici
[1]Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo' essere effettuato senza l'autorizzazione data dal comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le norme del regolamento.
[2]L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e' sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva