Art. 802 c.nav. — Divieto di partenza
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((L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di' polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorita' competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale)).
Testo vigente dal 11 novembre 2004 al 21 ottobre 2005 · versione 75 su Normattiva