Art. 1058 c.nav. — Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile
Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, il ((ENAC)) e l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva