Art. 806 c.nav. — Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti
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[1]L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
[2]Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilita' e funzionalita' degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
[3]Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva