Art. 814 c.nav. — Impianti e servizi di radiocomunicazione
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[1]Il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili e' sottoposto a concessione secondo le norme del regolamento.
[2]L'impianto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti a bordo di aeromobili e' sottoposto a speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva