Art. 814 c.nav.Impianti e servizi di radiocomunicazione

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[1]Il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili e' sottoposto a concessione secondo le norme del regolamento.

[2]L'impianto e l'uso di apparecchi radiotrasmittenti a bordo di aeromobili e' sottoposto a speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art814 · fonte su Normattiva