Art. 17 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Installazione di antenne
((1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni)).
Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva