Art. 17 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)Installazione di antenne

((1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonche' le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica. 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni)).

Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art17 · fonte su Normattiva