Art. 819 c.nav. — Getto da aeromobili in volo
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Fuori del caso di necessita', e' vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare, senza speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica. Rimane ferma in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva