Art. 821 c.nav. — Passaggio del confine
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Ogni aeromobile, proveniente dall'estero o diretto all'estero, deve attraversare il confine terrestre fra i punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per l'aeronautica.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva