Art. 821 c.nav.Passaggio del confine

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Ogni aeromobile, proveniente dall'estero o diretto all'estero, deve attraversare il confine terrestre fra i punti e secondo le rotte prestabilite dal ministro per l'aeronautica.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art821 · fonte su Normattiva