titolo settimo — DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN CORSO DI NAVIGAZIONE MARITTIMA
- capo I — Disposizioni generali
- capo II — Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili
- capo III — Della polizia di bordo e della navigazione
- Art. 203 — Funzioni di ufficiale dello stato civile
- Art. 204 — Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita
- Art. 205 — Atti di stato civile compilati a bordo
- Art. 206 — Scomparizione in mare
- Art. 207 — Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare
- Art. 208 — Attribuzioni delle autorità marittime e consolari
- Art. 209 — Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio
- Art. 210 — Trasmissione degli atti alle autorità competenti
- Art. 211 — Conseguenze della scomparizione in mare
- Art. 212 — Autorizzazione del tribunale