Art. 822 c.nav. — Sorvolo di abitati e di aeroporti
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Per il volo al di sopra di centri abitati o di assembramenti di persone nonche' al di sopra di aeroporti devono osservarsi i limiti e le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva