Art. 827 c.nav. — Norme di riferimento
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[1]Il ministro per l'aeronautica, presa visione della relazione sulle operazioni compiute e sulle conclusioni raggiunte nel corso dell'inchiesta sommaria, decide se vi sia luogo a procedere ad inchiesta tecnica formale.
[2]In caso affermativo, il ministro trasmette gli atti alla commissione tecnico-amministrativa, costituita a norma del regolamento. La commissione procede all'accertamento delle cause e delle responsabilita' dell'incidente.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 6 aprile 1999 · versione 0 su Normattiva