Art. 829 c.nav. — Obbligo di comunicazione di inconveniente grave
Il ((ENAC)) e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva