Art. 829 c.nav. — Obbligo di comunicazione di inconveniente grave
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Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Testo vigente dal 6 aprile 1999 al 21 ottobre 2005 · versione 63 su Normattiva