Art. 835 c.nav. — Nascite, morti e scomparizioni da bordo
[1]Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorita' consolare.
[2]Le autorita' di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva