Art. 837 c.nav. — Processi verbali di scomparizione in caso di perdita dell'aeromobile
[1]((In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.
[2]Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare del luogo.))
[3]Nei processi verbali le autorita' predette fanno constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva