Art. 84 c.nav.
Ingiunzione per rimborso di spese
[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.
[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi.
[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. 17
[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
17La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".
Testo vigente dal 18 luglio 1967, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva