Art. 858 c.nav. — Collaudo dell'aeromobile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano, per ottenere il certificato di navigabilita', o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva