Art. 864 c.nav. — Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile
[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva