Art. 864 c.nav.Forma degli atti relativi alla proprieta' dell'aeromobile

[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono essere ricevuti dall'autorita' consolare.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art864 · fonte su Normattiva