Art. 859 c.nav.
Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale
L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva