Art. 1030 c.nav. — Pubblicita' dell'ipoteca
[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione ((...)).
[2]L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
[3]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva