Art. 1030 c.nav.Pubblicita' dell'ipoteca

[1]Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione ((...)).

[2]L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.

[3]Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1030 · fonte su Normattiva