Art. 862 c.nav.
Pertinenze e parti separabili
[1]Sono considerate pertinenze dell'aeromobile i paracadute, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi e in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell'aeromobile.
[2]La destinazione puo' essere effettuata anche da chi non sia proprietario dell'aeromobile o non abbia su questo un diritto reale.
[3]Il motore e' considerato parte separabile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva