Art. 87 c.nav.
Pilotaggio obbligatorio
[1]Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.
[2]Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.
[3]Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva