Art. 87 c.nav.Pilotaggio obbligatorio

[1]Nei luoghi dove ne e' riconosciuta l'opportunita', il pilotaggio puo' essere reso obbligatorio con decreto reale.

[2]Nei luoghi dove il pilotaggio e' facoltativo, il direttore marittimo puo', per particolari esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

[3]Il decreto reale o il provvedimento del direttore marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio e' obbligatorio.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art87 · fonte su Normattiva