Art. 88 c.nav.Vigilanza sulla corporazione dei piloti

[1]La corporazione dei piloti e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' competente a norma del regolamento.

[2]Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione e' provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art88 · fonte su Normattiva