Art. 901 c.nav. — Capacita' dei minori degli anni diciotto
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[1]Il minore di anni diciotto iscritto nel registro della quarta categoria del personale di volo puo', con il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.
[2]La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela, fa cessare la capacita' del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacita' di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati ne' della capacita' di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva