Art. 917 c.nav.
Cambiamento dell'esercente
[1]In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore puo' chiedere la risoluzione del contratto.
[2]Se l'aeromobile e' in viaggio, la risoluzione puo' essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva