Art. 917 c.nav.Cambiamento dell'esercente

[1]In caso di cambiamento dell'esercente, il nuovo esercente succede al precedente in tutti i diritti ed obbligbi derivanti dai contratti di lavoro, ma il lavoratore puo' chiedere la risoluzione del contratto.

[2]Se l'aeromobile e' in viaggio, la risoluzione puo' essere chiesta solo all'arrivo in un aeroporto nazionale.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art917 · fonte su Normattiva