Art. 928 c.nav.Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile

[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.

[2]Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art928 · fonte su Normattiva