Art. 928 c.nav. — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
[1]L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
[2]Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva