Art. 921 c.nav.
Indennita' nei caso di perdita presunta dell'aeromobile
[1]Se il contratto di lavoro e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 915, e' dovuta una indennita' nella misura stabilita dalle norme corporative o, in mancanza, pari a due mensilita' della retribuzione.
[2]L'indennita' e' attribuita alle persone indicate nel primo comma dell'articolo 936, e ripartita fra di esse in parti eguali; in mancanza delle persone predette, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale di previdenza per la ((personale aeronautico)).
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva