Art. 935 c.nav.Obbligo dell'assicurazione

[1]L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.

[2]L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilita' per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

[3]Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art935 · fonte su Normattiva