Ordinanza n. 478/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 19legge 213/1983
citata
- art. 107Codice di procedura civile
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 19legge 213/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione, promosso con
ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Tribunale di Varese nel
procedimento vertente tra Maurizio Giuliani ed altri e l'Aereo Club
di Varese ed altri, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione della Cigna Insurance Company of
Europe S.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Varese - nel corso di un giudizio
civile promosso dai genitori di un allievo pilota, deceduto in
seguito alla caduta dell'aeromobile sul quale si trovava, pilotato da
un altro allievo e dall'istruttore di volo - con ordinanza 21 giugno
1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, del combinato
disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19
della legge 19 maggio 1983, n. 213, in quanto prevederebbero un
"limite individuale di lire diecimilioniquattrocentomila di
indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumità
delle persone imbarcate su aerei civili";
che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, il
giudizio suddetto era stato proposto nei confronti dell'aero club di
Varese, esercente dell'aeromobile, nonché degli eredi dell'allievo
che lo pilotava e dell'istruttore di volo ed in corso di causa era
intervenuta, per chiamata ex art. 107 c.p.c., la società
assicuratrice del velivolo Cigna Insurance Company of Europe S.A.;
che, con sentenza parziale, emessa nella stessa data
dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Varese ha respinto le
domande proposte nei confronti dell'aero club di Varese, degli eredi
dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo, negandone la
responsabilità per l'incidente ed ha condannato, viceversa, la
società assicuratrice, al pagamento dell'"indennizzo assicurativo",
da liquidarsi in prosieguo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio davanti a questa Corte col patrocinio dell'Avvocatura
generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile;
che si è pure costituita la Cigna Insurance Company of Europe
S.A., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che tale ultima costituzione deve essere dichiarata
irricevibile, per essere avvenuta oltre i termini previsti dall'art.
25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, inoltre, la questione sollevata difetta manifestamente di
rilevanza, in quanto l'art. 935 cod. nav. (il quale disciplina
l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante
abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo") e
l'art. 941 cod. nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente
"di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero contro
gli infortuni di volo") non sono applicabili nel prosieguo del
giudizio, ormai da definirsi unicamente nei confronti della società
presso la quale l'aeromobile era assicurato, con la determinazione,
nell' an e nel quantum, della prestazione da essa dovuta in base al
contratto;
che neppure è applicabile nel giudizio a quo l'art. 19 della l.
13 maggio 1983, n. 213, il quale disciplina le modalità
d'aggiornamento "dei limiti di responsabilità attualmente previsti
dal codice della navigazione".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e
941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della legge 19 maggio 1983,
n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione
relative alla navigazione aerea), sollevata in riferimento agli artt.
2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice a quo con ordinanza 21
giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:478 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte