Art. 946 c.nav.
Mancata partenza del passeggero
[1]Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.
[2]Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva