Art. 946 c.nav.Mancata partenza del passeggero

[1]Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

[2]Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

Testo vigente dal 21 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art946 · fonte su Normattiva