Art. 958 c.nav. — Indicazioni della lettera di trasporto
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La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare:
- a)il nome e il domicilio del vettore;
- b)il nome e il domicilio del mittente;
- c)il luogo di destinazione e, quando la lettera e' nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;
- d)la natura, la qualita' e la quantita' delle cose da trasportare, nonche' il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano;
- e)lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;
- f)il luogo e la data di caricazione;
- g)il prezzo del trasporto, nonche' la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo;
- h)il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto e' fatto contro assegno;
- i)l'eventuale valore dichiarato;
- l)i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera;
- m)la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva