Art. 975 c.nav.Limite del risarcimento

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[1]Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire trecento per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.

[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a settecentocinquantamila lire o superiore a due milioni cinquecentomila lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a trecentomila lire.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art975 · fonte su Normattiva