Art. 975 c.nav.Limite del risarcimento

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[1]((Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.

[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire)).

Testo vigente dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art975 · fonte su Normattiva