Art. 987 c.nav.
Concorso di operazioni e concorso di soccorritori
[1]Quando da uno stesso aeromobile vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e assistenza a persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, ovvero assistenza a nave o aeromobile o a persone e salvataggio di cose o di persone, l'ammontare dei danni e delle spese viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.
[2]Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato piu' aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell'articolo 970.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva