Art. 970 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
[1]Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
[2]Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva