Art. 996 c.nav. — Assicurazione in abbonamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
[1]L'assicurazione stipulata del vettore in abbonamento, in adempimento dell'obbligo previsto nell'articolo 941, si applica a tutti i passeggeri trasportati dagli aeromobili in servizio sulle linee dal vettore medesimo esercitate.
[2]Il vettore deve trasmettere mensilmente all'assicuratore la distinta numerica dei passeggeri trasportati, allegando a questa, per ogni viaggio compiuto nel mese, copia dell'elenco dei passeggeri previsto nell'articolo 711 lettera e.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva