Art. 11art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

[1](Pubblicita' dei prezzi)

[2]1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79~art11 · fonte su Normattiva