Art. 11 — art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284
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[1](Pubblicita' dei prezzi)
[2]1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicita' dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 12 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva