Art. 49 — Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati
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1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La mancata presentazione del reclamo puo' essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.
Testo vigente dal 6 giugno 2011 al 1 luglio 2018 · versione 0 su Normattiva