Art. 100 c.p.i.Oggetto del diritto

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Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore, puo' essere:

  • a)definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
  • b)distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
  • c)considerato come un'entita rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.

Testo vigente dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art100 · fonte su Normattiva